STATUTO
TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, un’associazione che assume la denominazione Tai Chi Wu Italia associazione sportiva dilettantistica, in breve “Tai Chi Wu a.s.d.”
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell’UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II – Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività motorio-sportive:
- la pratica della disciplina sportiva del Tai Chi Chuan e Qigong, delle discipline orientali, arti marziali, attività ricreative e culturali e discipline olistiche, ginnastica e fitness per il benessere, attività motoria, attività per la terza età, attività motoria adattata. favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- l’organizzazione di attività didattiche, di aggiornamento e di perfezionamento della pratica sportiva del Tai Chi Chuan e Qigong, delle discipline orientali, arti marziali, attività ricreative e culturali e discipline olistiche, ginnastica e fitness per il benessere, attività motoria, attività per la terza età, attività motoria adattata.
- la collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni sia in ambito pubblico che privato, per la realizzazione di dette finalità.
- rganizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un’ottica di collaborazione endoassociativa;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive in Italia e all’estero
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci in Italia e all’estero
- gestire un sito internet al fine di divulgare le attività promosse dall’Associazione
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all’interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa
Articolo 6
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
– diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
– diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
– dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potrà mai essere restituito.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, irripetibili e non rivalutabili.
TITOLO IV – Recesso – Esclusione
Articolo 8
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta uniforme ai principi di lealtà probità e rettitudine sportiva possono essere adottate dal Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza dei presenti, le seguenti sanzioni disciplinari:
L’ammonizione. E’ la sanzione più lieve e consiste in un richiamo verbale con il quale si esorta il socio a conformare la sua condotta in base ai principi sopraesposti. Non modifica i rapporti fra socio e associazione.
La sospensione. Può essere inflitta per un periodo massimo di tre mesi durante i quali il socio perde tutti i diritti di partecipare a qualsiasi attività sociale.
L’espulsione. E’ la sanzione più grave e viene inflitta nelle fattispecie e con le modalità elencate all’art.9 del presente Statuto.
Nei casi di ammonizione e sospensione il socio può presentare, entro dieci giorni, le sue giustificazioni o controdeduzioni al Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il recesso non dà diritto ad alcun compenso diritto o indennità.
L’esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
E’ considerato grave danno morale una riprovevole condotta pubblica o privata.
Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.
Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 10
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.
Esercizio Sociale
Articolo 11
L’esercizio sociale va dal _01__/_09___al _31_/__08__di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI – Organi dell’Associazione
Articolo 12
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
ASSEMBLEE
Articolo 13
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l’identificazione del socio che partecipa e vota.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 14
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
- procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 15
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e/o da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
3 – predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
4 – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5 – deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
6 – deliberare circa l’esclusione degli associati;
7 – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
8 – tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
9 – affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 17
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:
libro degli associati;libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione .
I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 21
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Norma finale
Articolo 22
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
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